Un'indicazione di legge molto importante che certo non può essere taciuta subordina la possibilità di ricorrere al sistema di fatturazione elettronica al previo raggiungimento di un accordo tra i soggetti in gioco, ossia tra emittente e destinatario della fattura (come confermato, infatti, dal nuovo 3° comma dell'art. 21 dpr 633/72).
La norma citata non disciplina però i contenuti di detto accordo, i quali in concreto potranno dunque essere i più vari. Nel silenzio della legge, pare tuttavia quanto mai opportuno disciplinare contrattualmente anche la «modalità tecnica» di trasmissione e lo «standard» utilizzato in detta fase ed in quella di archiviazione, come pure la «periodicità» di trasmissione delle fatture.
Appare utile, quindi, sottolineare come in questa materia assumano un'importanza rilevante i contratti e le regolamentazioni tecniche intercorrenti tra le parti in gioco; giova ricordare, infatti, che i servizi di fatturazione e conservazione possono essere affidati oggi in outsourcing a soggetti terzi (come espressamente previsto dal dlgs 52/2004 e dal Dmef).
Sarà molto utile, se non indispensabile, affidarsi a sistemi di Pec (Posta elettronica certificata), il nuovo sistema che conferisce valore legale e temporale all'invio e alla ricezione dell'email.
Peraltro, l'emissione della fattura può coincidere con il momento in cui la fattura elettronica è messa a disposizione del destinatario al quale venga inviato un semplice messaggio (e-mail) contenente un protocollo di comunicazione ed un link di collegamento al server ove la fattura è reperibile.
In tal modo il destinatario, collegandosi al sito, può effettuare in qualsiasi momento il download della fattura, ossia scaricare il documento elettronico.
Autore: Andrea Lisi e Luca Giacopuzzi
Fonte: ItaliaOggi Sette - 31 Ottobre 2005